La Cassazione a SS.UU., con la sentenza 21.11.2024 n. 30051, ha sancito che, con l’autotutela sostitutiva anche in aumento, l’Amministrazione finanziaria può sempre emendare vizi formali o sostanziali come la motivazione dell’accertamento.
Se l’autotutela sostitutiva interviene a processo instaurato si determina la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del DLgs. 546/92 con spese del relativo giudizio che soggiacciono alla regola della “soccombenza virtuale” ex art. 15 del DLgs. 546/92.
Il contribuente dovrebbe, nel caso poi, impugnare il “nuovo” accertamento emesso in sostituzione facendosi nuovamente carico delle spese processuali.
Problematica può rivelarsi la destinazione delle somme già pagate per effetto della riscossione frazionata ex art. 68 del DLgs. 546/92 o l’eventuale scelta di fare acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) all’atto privo di vizi.