Il legislatore, nel riconoscere un regime di “detassazione” generale ai contributi erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da COVID-19, non ha previsto la disapplicazione dell’art. 84 co. 1 terzo periodo del TUIR, in base al quale la perdita fiscale è diminuita dei proventi esenti dall’imposta.
Considerato che la ratio della norma è quella di evitare che la perdita fiscale sia formata da variazioni in diminuzione operate a causa di proventi “esenti” che non concorrono alla formazione del reddito, la mancata disapplicazione dell’art. 84 co. 1 terzo periodo del TUIR potrebbe essere ricondotta alla volontà del legislatore di non riconoscere alle imprese l’ulteriore beneficio derivante dalla possibilità di riportare in avanti una perdita fiscale che non sussiste a livello civilistico, in quanto determinata dalla mera “detassazione” (esenzione) di un componente positivo di Conto economico.