L’Amministrazione finanziaria non può richiedere informazioni né documenti ricavabili da banche dati ex art. 32 Dpr n. 600/1973, atteso che detta limitazione può migliorare i rapporti tra fisco e contribuente prima di un contenzioso e bilanciare il diritto di difesa dello stesso con l’esigenza di accertamento fisale. Vale, quindi, il principio, già affermato dalla Corte di cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria (Cass., n. 8299 del 2014). In forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l’amministrazione finanziaria già detiene e potrebbe ottenere semplicemente interrogandole (Corte Cost. n. 137/2025).