In caso di accertamento induttivo, ex art. 39, co. 1, lett. d), Dpr n. 600/73, il giudice di merito, per annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità della condotta del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di norme tributarie. Su tali basi l’ufficio, in ragione della ritenuta condotta antieconomica, può ricorrere all’accertamento analitico-induttivo, ma se le prove introdotte dal contribuente risultano idonee, volte a giustificare l’esistenza delle perdite poste a base della condotta antieconomica, l’accertamento è invalido (Cass. n. 30418/2025).