Il riconoscimento della pretesa impositiva da parte dell’ufficio, risultato soccombente in primo grado, non costituisce motivo sufficiente per la compensazione delle spese di lite. La compensazione delle spese deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15 Dlgs n. 546/1992, non ravvisabili nel mero riconoscimento tardivo della pretesa impositiva, specie quando l’ufficio non abbia adempiuto spontaneamente e il contribuente sia stato costretto ad agire in giudizio. Nella specie l’appello della ricorrente è stato accolto e l’ufficio è stato condannato alla refusione delle spese di lite del primo grado nonché in ragione della soccombenza anche dell’appello (CGT 2° gr Lazio, sez. 16, dep. 29/12/2025).