L’art. 17 del D. Lgs. 192/2024 ha riscritto il realizzo controllato (art. 177 TUIR): il comma 2 riguarda l’acquisizione/incremento del controllo, mentre il 2-bis è residuale e richiede specifici requisiti. Il nuovo comma 2-ter introduce condizioni più restrittive se la conferita è una holding, con una disciplina poco chiara e in parte incoerente con la relazione illustrativa. Per chiarire, è intervenuta una norma di interpretazione autentica.