L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 77/E del 12 marzo 2026, ha chiarito che la riduzione biennale dei termini di accertamento (ex art. 3 D.Lgs. 127/2015) non spetta qualora il contribuente effettui pagamenti in contanti per acquisti superiori a 500 euro, anche se relativi a valori bollati. Per beneficiare della premialità, è necessaria la tracciabilità integrale di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.