La Cassazione n. 13665/2026 conferma che le aree edificabili destinate a verde pubblico, parcheggi, viabilità o servizi collettivi restano soggette a IMU finché appartengono al contribuente. Il vincolo urbanistico non elimina il presupposto, ma riduce il valore venale. Diverso è il caso dell’inedificabilità assoluta, che può escludere la natura edificabile e l’imposta.