Con l’ordinanza n. 26634 depositata in data 2 novembre 2026, la Corte di Cassazione ha statuito la piena validità dell’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria intestato a una società in accomandita semplice (SAS) già formalmente cancellata dal Registro delle Imprese. I giudici di legittimità hanno ribadito che la cancellazione della società non preclude all’Erario l’accertamento del debito tributario sorto antecedentemente, purché l’atto sia notificato ai singoli soci accomandatari e accomandanti, i quali rispondono delle obbligazioni fiscali residue nei limiti della quota di liquidazione percepita o illimitatamente, a seconda del relativo regime di responsabilità societaria.