D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 18

Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 è stato ulteriormente finanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti la liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività dopo l’emergenza Coronavirus.
A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:

  •  garanzia al 100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi dell’esercizio precedente e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
  •  garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al credito. Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.
Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.
Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall’escussione della garanzia a causa dell’inadempimento o
dell’incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse
statali.