Il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Si ritiene che gli immobili in locazione o in leasing non essendo iscritti nell’attivo non siano soggetti, ma attendiamo il Decreto attuativo per averne conferma. la ratio sarebbe certamente quella di includerle.

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy verranno stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.