D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 26

L’art. 26 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio, per il primo trimestre, se l’importo è inferiore a 250 euro;
  • entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.
La norma ha introdotto una facoltà, non un obbligo. Resta quindi concesso assolvere l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre entro il 20 aprile, anche se di importo inferiore a 250 euro.

ATTENZIONE: Si ricorda che il contribuente – che eventualmente ricadesse nelle condizioni di sospensione dei versamenti disposta dall’art. 18 del D.L. n. 23/2020, ma che risultasse debitore a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre del 2020 per un ammontare superiore a 250 euro – dovrà comunque effettuare il versamento di tale imposta di bollo entro il 20 aprile 2020, in quanto il versamento di tale imposta non ricade nella
sospensione disposta dalla predetta norma.