A fini di coordinamento tra norme, l’art. 42 co. 8 del DL 41/2021 abroga i commi della legge di bi­lancio 2021 (L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un Comune ad al­t­­a tensione abitativa che riduce il canone di locazione, già previsto dall’art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020.

Di conseguenza, resta in vigore la sola misura di cui all’art. 9-quater del DL 137/2020, in base al quale il contributo spetta se:

  • il locatore concede una riduzione del canone;
  • la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensio­ne abitativa, rientrante nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;
  • l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
  • il contratto è in essere alla data del 29.10.2020 (requisito che non era richiesto dalla legge di bilancio 2021).

In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro, in base alle risorse disponibili.

Provvedimento attuativo

Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite:

  • le modalità di effettuazione di un’apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia;
  • le altre disposizioni attuative dell’agevolazione.