Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.