Il quadro normativo è sostanzialmente completo, le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, piacciano o meno, sono sufficientemente chiare e restano solo questioni marginali da chiarire, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito d’imposta è operativa dal 15 ottobre. E allora perché il cd. 110% non decolla come meriterebbe? In questo articolo illustreremo le criticità che ostacolano la fruizione dell’agevolazione, nonché le perplessità dei soggetti coinvolti di fronte alla procedura farraginosa da seguire per cercare di ottenere l’agognato bonus.

I NODI AL PETTINE

Le difficoltà di accesso all’agevolazione dipendono da una serie articolata e interconnessa di problemi:

  • non tutti i tecnici (ingegneri, geometri, architetti) hanno una specifica competenza per approcciare con sicurezza il complesso incarico di gestione della pratica eco e sisma bonus e si pongono, quindi, in posizione di attesa, contando sul fatto che nel frattempo qualche collega più addentro alla materia funga da guida;
  • le imprese che dovrebbero realizzare i lavori non sempre comprendono quale debba essere la metodologia d’approccio per l’acquisizione dei lavori (chi comanda l’intera operazione è il tecnico che dovrà poi asseverare tutta la relativa documentazione; l’impresa è una mera esecutrice);
  • nei condomini, l’impossibilità fino a ieri di riunire l’assemblea per sottoporre l’ipotesi di realizzazione degli interventi agevolati ha sostanzialmente bloccato qualunque iniziativa e, comunque, nel condominio vince la maggioranza per l’individuazione della impresa a cui affidare i lavori; in un contesto in cui tutta la spesa è a carico dello Stato e i costi unitari sono contingentati è complicato trovare una maggioranza in assemblea1;
  • la monetizzazione del credito d’imposta frutto della conversione della detrazione del 110% risulta sostanzialmente incognita, tenuto conto che le banche non effettuano alcuna pre-delibera che garantisca il contribuente o l’impresa cessionaria del credito, circa l’acquisizione del credito medesimo. Occorre realizzare i lavori (o almeno il primo SAL del 30%) e poi presentarsi in banca producendo oltre all’attestazione dell’ingegnere sulla base dello schema ministeriale del SAL eseguito e del visto di conformità del commercialista/consulente del lavoro/CAF, un numero impressionante di (inutili) documenti.

In questo quadro angosciante di riferimento si pongono, in senso benevolo e rassicurante, quasi come fossero dei compassionevoli baby sitter, società di revisione o colossi della intermediazione immobiliare che garantiscono di prendere per mano il contribuente o l’impresa e condurla in sicurezza attraverso l’insidioso percorso per raggiungere l’obiettivo agognato, a titolo gratuito.