D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97

Il 16 settembre è la scadenza fissata per versare imposte e contributi che erano stati sospesi per l’emergenza Coronavirus. In particolare è possibile versare il dovuto:

  • entro il 16 settembre 2020, o suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (art. 126, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • oppure effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, con la prima rata scadente il 16 gennaio 2021 (art. 97, del D.L. n. 104/2020).