Il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha approvato le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Il decreto prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa non si applicano nei confronti dei soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  2. che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto (vedi la tabella riassuntiva dei codici attività esclusi).

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli Indici, in base alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati al fine di garantire continuità alla banca dati Isa.