Ai fini della notifica dell’atto impositivo, non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di pertinenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il plico raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale. Il documento detto “distinta analitica posta registrata”, in cui sono riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata, tra cui la data di spedizione, non ha alcun valore probatorio, e non può equipararsi né alla ricevuta di spedizione né alla certificazione della data di spedizione del plico (CGT 2′ grado Lazio n. 5792/2023)