L’art. 2475, comma 1, c.c., là dove dispone che la “gestione dell’impresa […] spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”, non consente allo statuto di attribuire a soci non amministratori il potere di dare diretta esecuzione a decisioni afferenti la gestione della società.
Conseguentemente, mentre devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscano a soci non amministratori, come diritto collettivo ai sensi dell’articolo 2479 c.c. o come diritto particolare ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, c.c., poteri decisionali inerenti la gestione dell’impresa, devono considerarsi invece incompatibili con il disposto di legge le clausole statutarie che attribuiscano a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto.