Se la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. L’avviso di accertamento è supportato da idonea motivazione comunque se contiene gli elementi presuntivi sia in relazione alla sussistenza di rapporti tra le società interessate, sia della conoscibilità della frode da parte del legale rappresentante della società, conoscibilità fondata anche su elementi presuntivi estranei alla semplice qualità di cartiere delle società fornitrici (Cass. n. 13015/2025).