Lo schema di DLgs. sulla fiscalità internazionale, attuativo della L. 111/2023, trasmesso in Parlamento, ufficializza le modifiche per i lavoratori impatriati ex art. 16 del DLgs. 147/2015.
L’agevolazione riguarderà i soli lavoratori a maggior livello di specializzazione e qualificazione e sarà limitata sotto il profilo della percentuale di reddito detassata (50% contro l’attuale 70%, o 90% per i trasferimenti nel Mezzogiorno), dell’entità del reddito agevolato (con l’introduzione di un plafond di 600.000 euro), nonché dei requisiti richiesti di residenza pregressa (tre anni); viene altresì richiesto un periodo minimo di residenza italiana dopo l’impatrio di cinque anni.
Le modifiche riguardano coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2024, con l’eccezione di coloro che trasferiscono la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023 (ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, per chi stipula il relativo contratto entro tale data).
A questi ultimi si applica l’attuale e più favorevole regime.