La bozza di DLgs. di attuazione della delega fiscale ridimensiona i benefici connessi al regime per i lavoratori impatriati, riscrivendone i requisiti di accesso in modo più stringente.
In particolare, l’art. 7 co. 1 lett. b) della bozza di decreto prevede che l’attività lavorativa debba essere svolta in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il dipendente era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti allo stesso gruppo.
Il nuovo testo sembrerebbe richiedere una totale discontinuità rispetto all’attività di lavoro svolta prima del trasferimento, sia in riferimento al datore di lavoro, sia in relazione all’accordo che viene sottoscritto con quest’ultimo.
Non sembra invece che la nuova formulazione intenda escludere le casistiche di trasferimento in remote working, a patto che ci sia una un cambio del datore di lavoro estero.