La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 15/11/2024, n. 29555 , ha chiarito la corretta applicazione del principio di competenza in caso di storno di fatture e note di credito. I componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo. Il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. In ragione della loro natura di costo indiretto le note di credito ricadono tra le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito di impresa, sicché, coerentemente con il principio di competenza, la loro imputazione al conto economico non è rimessa alla libera discrezionalità della parte.