In merito alla cessione di partecipazioni rivalutate la circolare n. 47/2011 ha chiarito che la rivalutazione si considera perfezionata col versamento dell’unica rata o della 1a rata, ma per le partecipazioni non quotate, il versamento dell’imposta sostitutiva e il giuramento della perizia di stima possono essere effettuate successivamente alla cessione della partecipazione, purché entro la data di riferimento (30 giugno 2024).